Art. 1.

      1. A ricordo delle vittime del comunismo, il 9 novembre di ogni anno, anniversario della caduta del muro di Berlino e data in cui ricorre il «Giorno della libertà», istituito dalla legge 15 aprile 2005, n. 61, è istituita la «Giornata della memoria delle vittime del comunismo».
      2. In occasione della Giornata della memoria di cui al comma 1 le scuole di ogni ordine e grado e le assemblee elettive ricordano il sacrificio delle vittime innocenti che furono uccise in nome dell'odio di classe e della cosiddetta «dittatura del proletariato». Le pubbliche istituzioni promuovono od organizzano manifestazioni e cerimonie ufficiali per commemorare tutte le vittime dei crimini comunisti, favorendo, in particolare, la realizzazione di convegni, di mostre, di pubblicazioni e di momenti di riflessione.